La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio che condannava una compagnia aerea italiana a corrispondere una somma in favore di una coppia di passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria spettante in caso di volo ritardato oltre le tre ore.
La compagnia aerea era controparte di un’agenzia di assistenza ai passeggeri, rappresentata in giudizio dalla Studio Legale Fabio, costituita con proprio controricorso per chiedere la conferma del provvedimento di secondo grado.
L’oggetto del contendere riguardava il diritto alla compensazione pecuniaria anche se i passeggeri non si erano presentati all’imbarco, essendo stati preavvisati del ritardo il giorno precedente ed avendo dunque atteso la partenza del volo presso il luogo di villeggiatura.
La Cassazione ha ricordato come la Corte di Giustizia Europea abbia ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto possono reclamare il diritto alla compensazione, sulla scorta del Regolamento CE 261/2004. La responsabilità del vettore è elisa solamente dal caso fortuito o dalla forza maggiore, cui si aggiunge però l’ipotesi del congruo preavviso che consenta al passeggero di organizzarsi diversamente, così minimizzando le conseguenze del disagio.
Secondo quanto rilevato, «scopo della compensazione pecuniaria, non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, ma di compensare la perdita di tempo rispetto alla programmazione originaria del volo», ragion per cui «ai fini della compensazione, non è tanto il ritardo dell’orario di partenza del volo, come ci si potrebbe aspettare ove la compensazione fosse volta a ristorare l’attesa snervante in aeroporto, bensì il ritardo all’arrivo, posto che proprio sul ritardo all’arrivo viene calibrato l’ammontare dovuto a titolo di compensazione».
La Corte ha dunque rigettato il ricorso della compagnia, condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, oltre accessori.