| Blog

Traumi permanenti dopo incidente stradale, riconosciuto il risarcimento dei danni

Il Tribunale civile di Catania ha definito una complessa causa di risarcimento danni scaturita a seguito di un sinistro stradale verificatosi in un centro del comprensorio etneo nel 2018 a seguito del quale un uomo, che viaggiava a bordo della propria motocicletta, venne travolto da un’autovettura che procedeva in senso opposto.

A seguito dell’incidente il motociclista è stato sottoposto a intervento chirurgico per le fratture riportate, con lesioni permanenti che hanno determinato lunghi periodi di inabilità ed una condizione di parziale invalidità. Pesanti ripercussioni anche sul piano lavorativo per l’uomo, impossibilitato a svolgere attività che richiedono sforzi fisici e prolungata posizione eretta, con significativa perdita della capacità lavorativa.

L’uomo, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Fabio, ha quindi chiesto il risarcimento completo dei danni, ritenendo che la somma già corrisposta a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice di controparte non fosse sufficiente a coprire integralmente i danni subiti.

La stessa società assicurativa si è tuttavia opposta contestando un presunto concorso colposo dell’attore nella causazione del sinistro, formulando, sulla scorta della propria consulenza tecnica, una valutazione di 10 punti inferiori rispetto ai postumi riportati e valutati dalla CTP di parte attrice e chiedendo l’esclusione del danno patrimoniale richiesto.

Il Tribunale, ritenendo provata l’esclusiva responsabilità del conducente dell’auto nella determinazione del sinistro , ha quindi riconosciuto sia la particolare sofferenza derivata al ferito dalla condotta imperita e negligente del convenuto in relazione ai plurimi ricoveri e trattamenti sanitari, sia lo specifico pregiudizio che ne è conseguito alla sua capacità lavorativa generica, pur non ravvisando lo specifico pregiudizio da perdita di capacità reddituale futura.

In accoglimento dell’istanza proposta dall’attore, dunque, il Tribunale di Catania ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per oltre 240 mila euro complessivi oltre rivalutazione e interessi a titolo di danno biologico permanente e temporaneo aumentato per la cosiddetta “personalizzazione” in considerazione della particolare incidenza sulla capacità lavorativa generica, con refusione delle spese mediche sostenute. A carico della controparte sono state quindi poste le spese di lite ed i compensi dei ctu.