Si è concluso con la conferma della condanna in secondo grado il processo a carico di un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della ex moglie.
La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Messina ha infatti respinto l’impugnazione proposta dall’imputato, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nel 2025 che aveva condannato l’uomo a sei mesi di reclusione, convertita in pena pecuniaria, ed al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituita parte civile con la rappresentanza dell’avvocato Massimiliano Fabio.
Secondo quanto accertato nel corso del procedimento, dopo la separazione della coppia l’uomo ha continuato a cercare contatti con l’ex moglie, vittima di reiterate minacce e moleste, con telefonate, pedinamenti e presenze insistenti dell’uomo nei pressi dell’abitazione e dei luoghi frequentati dalla donna.
Tali circostanze sono state valutate dai giudici, con particolare riferimento alla frequenza dei comportamenti e alle conseguenze che avrebbero avuto sulla vita quotidiana della persona offesa, riconducendo gli episodi a una condotta reiterata tale da superare la dimensione del singolo contrasto tra ex coniugi e assumere un rilievo ai fini della contestazione di atti persecutori nei confronti della donna, ridotta ad uno stato di esasperazione, ansia e paura, proprio a causa delle condotte moleste e insistenti poste in essere dall’ex marito.
Un altro passaggio riguarda quindi il tentativo dell’uomo di incontrare la figlia minorenne, in un periodo nel quale, secondo quanto riportato nella sentenza, il diritto di visita paterno era stato temporaneamente sospeso da un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Messina. La difesa aveva ricondotto il comportamento alla volontà di incontrare la ragazza. La Corte, tuttavia, ha valutato l’episodio nel contesto più ampio dei fatti contestati, valutando anche la conoscenza delle limitazioni disposte dall’autorità giudiziaria e le modalità con cui sarebbero stati ricercati i contatti.
Le dichiarazioni della donna, insieme alle testimonianze e agli altri elementi acquisiti, sono state ritenute sufficienti a sostenere la ricostruzione accolta in primo grado per cui la Corte d’Appello, presidente Sagone, consiglieri Orlando e Urbani, ha confermato nel merito la sentenza impugnata dalla difesa dell’imputato, comprese le statuizioni civili già disposte, con il riconoscimento del diritto della parte civile al risarcimento dei danni, da determinare in separata sede, e la rifusione delle spese legali.