| Blog

Separazione coniugi e affidamento figli, proporzionalità e reciprocità del mantenimento

La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Messina ha emesso un’ordinanza che fa chiarezza sulla gestione economica della famiglia nelle crisi coniugali, specialmente quando i figli vengono collocati presso genitori diversi.

La decisione non si limita a ratificare la separazione, ma ristabilisce un equilibrio basato sul principio di proporzionalità, ribadendo che il mantenimento è un dovere bilaterale che non ammette deroghe, nemmeno in presenza di disparità reddituali.

Nel caso di specie il ricorrente, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Fabio, aveva impugnato la decisione dal Giudice delegato del Tribunale di Messina avente ad oggetto le statuizioni economiche disposte unicamente a suo carico, omettendo di disporre un contributo a carico della donna.

La Corte, richiamando le previsioni di cui all’art. 337-ter del Codice Civile, ha evidenziato come «ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e alle proprie risorse». Ribadito dunque il principio della reciprocità per cui, anche in presenza di una condizione di lavoro precario entrambi i genitori sono tenuti a versare un assegno mensile per il figlio che risiede presso l’altro genitore. La Corte ha inoltre ricordato che nemmeno la disoccupazione può esonerare totalmente un genitore dall’obbligo economico, sussistendo il dovere di attivarsi per reperire risorse destinate ai bisogni della prole.

Un altro importante principio richiamato riguarda la ripartizione delle spese straordinarie (salute, istruzione, sport). Riprendendo l’orientamento della Suprema Corte (Cass. Ord. n. 35710/2021), i giudici hanno stabilito che tali oneri non devono essere necessariamente divisi a metà ma sulla base della reale capacità economica delle parti.