È stato annullato un decreto ingiuntivo per circa 149 mila euro, oltre interessi, oneri e spese, emesso nei confronti del comune di Reitano, su istanza di un professionista che sollecitava il pagamento a titolo di compensi per attività professionali rese a favore dell’ente pubblico.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, Dott.ssa Serena Andaloro, ha accolto l’opposizione al decreto formulata dal comune nebroideo, rappresentato nel giudizio dallo Studio Legale Fabio, accertando l’insussistenza del credito intimato per intervenuta estinzione alla luce dell’atto di transazione già adempiuto dall’Ente.
Il contenzioso si fondava sull’asserita caducazione della transazione, prospettata dal professionista sulla scorta della clausola risolutiva espressa nell’atto stesso, in quanto l’ente pubblico non avrebbe adempiuto al pagamento nei termini previsti, chiedendo il saldo integrale dell’importo di cui al decreto ingiuntivo.
La difesa ha però documentato l’avvenuto adempimento da parte del comune di Reitano dei propri obblighi derivanti dall’atto di transazione, con pagamenti ricevuti dal professionista e imputati alle rate dell’accordo transattivo. I ritardi nella corresponsione delle somme erano invece dovuti all’accertamento di irregolarità contributive del creditore che ne impedivano la relativa liquidazione.
Il Tribunale ha accolto quindi l’eccezione difensiva secondo cui la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’art. 1218 cod. civ., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. A fronte delle irregolarità accertate con riferimento alla posizione contributiva del beneficiario del pagamento, il ritardo nel pagamento delle somme da parte di un Ente pubblico appare dunque giustificato ed incolpevole.
Da ciò, si deve escludere l’operatività della clausola risolutiva espressa e, comunque, dell’effetto di caducazione dell’atto di transazione il quale si deve ritenere che sia rimasto in vigore e sia stato, peraltro, completamente adempiuto anche se con i ritardi di cui si è dato atto e per motivi non imputabili all’Ente per come documentato e dimostrato.
Il convenuto è stato quindi condannato al pagamento, in favore del comune, delle spese di lite.