Licenziamento annullato e reintegro del dipendente nel posto di lavoro con risarcimento del danno e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali arretrati.
È quanto deciso dal Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Patti, dott. Fabio Licata, al termine di una lunga controversia che ha visto contrapposti un dipendente di Poste Italiane, direttore di un ufficio postale del comprensorio dei Nebrodi  e la società datrice di lavoro.
La questione risale a primi mesi del 2022 quando Poste Italiane notificò all’uomo, dipendente dell’azienda dal lontano 1989 e inquadrato come Quadro A1, una contestazione disciplinare culminata nell’impugnato provvedimento di licenziamento senza preavviso. Alla base della drastica misura espulsiva vi era una pluralità di addebiti relativi alla gestione operativa e alla sicurezza dell’Ufficio Postale tra cui  la mancata custodia personale di uno dei mazzi di chiavi, la gestione della consegna delle chiavi a una dipendente, l’utilizzo condiviso del codice di allarme e l’ingresso sul posto di lavoro abitualmente successivo all’orario di apertura dell’ufficio. Condotte considerate da Poste Italiane, in relazione al ruolo direttivo ricoperto dal dipendente, tali da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario.
Il lavoratore, rappresentato nel giudizio dall’avvocato Massimiliano Fabio, ha quindi contestato ogni addebito e con provvedimento del 1° agosto 2022, reso inaudita altera parte, in accoglimento della domanda cautelare, il licenziamento era stato intanto annullato con contestuale ordine a Poste Italiane di reintegrare l’uomo con condanna per la società al pagamento dell’indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Definendo il giudizio di merito il Giudice ha adesso accolto pienamente il ricorso proposto dall’avv.Massimiliano Fabio in rappresentanza del lavoratore, che aveva contestato punto per punto  le contestazioni a suo carico rappresentando come la distribuzione delle chiavi rispondesse alle esigenze organizzative dell’ufficio, che la dipendente incaricata della chiusura detenesse le chiavi già da molti anni e che l’utilizzo del codice condiviso costituisse una prassi consolidata. Quanto all’orario di lavoro, aveva evidenziato il particolare regime applicabile alla propria posizione di quadro e la flessibilità connessa alle mansioni svolte.
La decisione del giudice ruota soprattutto attorno a un principio fondamentale in materia di licenziamento disciplinare per cui  il datore di lavoro deve provare non soltanto il fatto materiale contestato, ma anche tutti gli elementi che gli attribuiscono rilevanza disciplinare e ne giustificano la massima sanzione.  Il Giudice ha quindi  rimarcato la violazione delle garanzie procedurali ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori poiché Poste Italiane ha tentato in sede giudiziale di riqualificare i fatti contestandoli come una presunta “delega non autorizzata della gestione contabile”. Tuttavia per il Giudice, richiamato il principio di immutabilità della contestazione disciplinare, il datore di lavoro non può introdurre motivi o addebiti nuovi rispetto a quelli originariamente enunciati nella lettera di contestazione.
 Il licenziamento è stato pertanto annullato e Poste Italiane condannata all’immediata reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato.
La società dovrà inoltre corrispondere un’indennità risarcitoria calcolata sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto, dal momento del licenziamento fino alla reintegrazione, entro il limite massimo di dodici mensilità , oltre ai contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, con la condanna al pagamento delle spese della fase di merito oltre spese generali e accessori.