| Blog

Irregolare composizione del collegio, Cassazione annulla sentenza della Corte d’Appello civile

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’Appello di Messina relativa ad una complessa controversia risarcitoria nata da un procedimento penale per presunti abusi edilizi commessi in un centro del comprensorio dei Nebrodi, disponendo un nuovo giudizio davanti a un diverso collegio della stessa Corte territoriale.

Nell’originario procedimento penale alcuni imputati erano stati inizialmente condannati anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per fatti connessi alla realizzazione di un fabbricato ritenuto in contrasto con la normativa urbanistica. Successivamente, però, la Corte d’Appello aveva ribaltato integralmente il verdetto di primo grado, pronunciandosi per l’assoluzione.

A seguito dell’annullamento della decisione penale disposto dalla stessa Cassazione limitatamente agli effetti civili, la controversia era stata trasferita davanti alla Corte d’Appello civile di Messina per la pronuncia sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte civile. Istanza che la Corte d’Appello aveva rigettato ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento.

La terza sezione civile della Cassazione ha dunque accolto il ricorso proposto dal difensore, avvocato Massimiliano Fabio, rappresentante della parte civile, evidenziando  in particolare il principio relativo alla composizione del collegio giudicante. Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudizio instaurato davanti alla Corte d’Appello in seguito al rinvio previsto dall’articolo 622 del codice di procedura penale costituisce, dal punto di vista civile, l’unico grado di merito sulla domanda risarcitoria. Proprio per questa ragione, la legge esclude che possa partecipare al collegio un giudice onorario ausiliario, riservando tali procedimenti a magistrati togati.

Evidenziato dunque che, pur derivando da un procedimento penale, il giudizio civile conseguente al rinvio non rappresenta un ordinario giudizio d’appello, ma il primo e unico esame nel merito della domanda di risarcimento davanti al giudice civile. Di conseguenza, la presenza di un giudice onorario ausiliario integra un vizio di costituzione del collegio, determinando la nullità della sentenza.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Messina, che dovrà riesaminare integralmente la controversia in diversa composizione, pronunciandosi anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce un principio processuale destinato ad avere effetti anche in altri procedimenti civili derivanti da rinvii ex articolo 622 del codice di procedura penale, delimitando con chiarezza l’ambito di operatività dei giudici onorari nei collegi delle Corti d’Appello.