Il Tribunale di Patti, sezione civile, ha accolto l’istanza presentata da un imprenditore residente nel comprensorio dei Nebrodi vittima di usura, che chiedeva l’annullamento dell’atto di donazione di beni formulato da uno dei soggetti ritenuti responsabili dei reati a suo carico.
L’imputato era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, oltreché alle pene di legge al risarcimento dei danni nei confronti dello stesso imprenditore tuttavia, a seguito della sentenza di primo grado, aveva predisposto un atto di donazione di diversi beni immobili in favore di suoi familiari.
All’esito del dibattimento, il Giudice Dott. Giovanni Genovese, ha ritenuto fondati i motivi del ricorso proposto dal difensore dell’imprenditore, avvocato Massimiliano Fabio, che aveva sollecitato la dichiarazione d’inefficacia degli atti di donazione ritenuti pregiudizievoli alle ragioni creditorie, tenuto conto che si trattava di atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito.
Rilievi accolti dal Giudice che ha sottolineato come i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell’atto a titolo gratuito prevedano la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni) da parte del debitore, se l’atto è posteriore al credito. Rilevata quindi la sussistenza certa di un danno, patrimoniale e non patrimoniale, in capo agli attori da considerare nella sua interezza e non limitatamente alla quota imputabile alla condotta del convenuto, essendo pacifico il principio della responsabilità solidale di tutti gli autori dell’illecito per avere essi concorso, seppur con autonome condotte, nella causazione del medesimo danno.
Rigettando le eccezioni difensive, il Giudice ha quindi dichiarato l’inefficacia relativa nei confronti degli attori dell’atto di donazione e condannato il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio.