È stata rigettata l‘azione revocatoria ordinaria dell’atto di donazione stipulato a favore dei figli dal proprietario di alcuni beni immobili al cui acquisto erano interessati i proponenti dell’azione stessa.
A sostegno dell’istanza di dichiarazione di inefficacia della donazione, la parte attorea aveva posto la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita con contestuale versamento di una caparra per cui veniva avanzata richiesta di restituzione pari al doppio della stessa in ragione della mancata conclusione del contratto definitivo di vendita.
Istanza opposta dalla parte convenuta, rappresentata dallo studio Legale Fabio, attraverso innumerevoli eccezioni tra cui la nullità , annullabilità , inefficacia del contratto preliminare e delle relative clausole e condizioni per diversi molteplici profili, la inammissibilità , improcedibilità ed infondatezza dell’azione revocatoria e delle domande attorie per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
All’esito del procedimento incardinato presso la sezione civile del Tribunale di Patti, la giudice D.ssa Rosalia Russo Femminella non ha quindi ritenuto meritevoli di accoglimento le domande attore, sottolineando in particolare come «gli attori non hanno dato prova di avere infruttuosamente agito per il recupero, quantomeno, dell’importo versato a titolo di caparra confirmatoria; i convenuti, dal canto loro, nell’eccepire la mancanza dell’eventus damni, hanno dimostrato la consistenza del patrimonio immobiliare… Alla luce della consistenza patrimoniale residuata rispetto all’atto di donazione – prosegue la sentenza – deve ritenersi insussistente l’elemento dell’eventus damni attesa la sussistenza di un patrimonio immobilare residuo che certamente consente il soddisfacimento del credito».
La sentenza di primo grado dispone anche il pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti a carico della parte soccombente che ha comunque proposto appello.