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Deposito di materiali a rischio, impresa intimata a rimuovere il pericolo

«Si ritiene che la denuncia di danno temuto sia ammissibile anche ove lo stato di pericolo sia provocato da eventi naturali — quindi, indipendenti dalla volontà umana — che abbiano reso pericoloso un oggetto di per sé innocuo».

L’affermazione espressa dal giudice di primo grado è stata ribadita dal collegio della sezione civile del Tribunale di Patti che ha respinto il ricorso di un imprenditore della zona nebroidea confermando in toto la prima ordinanza con cui era stata imposta la rigorosa osservanza delle prescrizioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio in materia di prevenzione dei rischi e gestione delle attività relative alla gestione e stoccaggio dei materiali negli spazi interni ed esterni.

Ad esercitare in giudizio l’azione di danno temuto era stato il titolare dell’impresa la cui proprietà è confinante con quella della controparte che, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Fabio, aveva denunciato l’accumulo ed il deposito indiscriminato di vario materiale plastico, bancali, tubi di gomma, cartone, pedane in legno e contenitori in plastica sollecitando la cessazione di ogni attività pericolosa e/o molesta, nonché di procedere alla rimozione dei materiali, depositi e dei beni pericolosi, per la violazione delle prescrizioni di legge in materia di incendio e di rischi anche sul lavoro, e ad effettuare tutte le attività necessarie al fine di eliminare la situazione di pericolo.

Il collegio civile ha quindi confermato quanto già rilevato nell’ordinanza del primo giudice, sulla scora anche dei rilievi eseguiti dal C.T.U. incaricato e delle relative prescrizioni, ribadendo come «la collocazione di materiale infiammabile in prossimità del confine tra le proprietà è idonea, interagendo con fattori esterni, a produrre il danno che la norma vuole evitare».

A carico della controparte è stato poste il pagamento in favore dei reclamati delle spese di lite.