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Contratto di comodato, nessun diritto all’usucapione

La Corte d’Appello di Messina si è pronunciata su una lunga e complessa controversia giudiziaria, respingendo il ricorso finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto di usucapione relativo ad un immobile già occupato dai ricorrenti e quindi oggetto di un contratto di compravendita stipulato dagli originari proprietari.

Al centro della vicenda un fabbricato e una porzione di terreno nella disponibilità degli appellanti da oltre 40anni per cui reclamavano il possesso “uti dominus” ed il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione.

La seconda sezione civile della Corte d’Appello di Messina, confermando quanto già disposto in primo grado dal Tribunale di Patti, ha però evidenziato come l’utilizzo non avveniva a titolo di possesso, ma di mera detenzione concessa dai proprietari  in cambio di un’attività di custodia dei terreni, e configurando dunque un rapporto assimilabile a un comodato o comunque a un accordo privo dell’elemento essenziale dell’animus possidendi indispensabile per l’usucapione.

Nel giudizio, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Fabio, era costituito anche l’acquirente dell’immobile, che aveva sottoscritto un regolare contratto di compravendita con i legittimi proprietari senza tuttavia mai riuscire ad ottenere l’effettiva disponibilità del bene.

Con la decisione la Corte ha dunque confermato l’obbligo di rilascio dell’immobile e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.