| Diritto civile

Contratto di affitto disdetto dal locatore, diritto all’indennità di avviamento

Il locatore che procede alla disdetta del contratto di locazione e formula il relativo recesso è tenuto al pagamento della indennità di avviamento in favore del conduttore quando vi sia una interruzione di continuità del rapporto e anche nella ipotesi in cui successivamente abbia locato lo stesso immobile al medesimo conduttore ed a diverse condizioni.

Il principio è stato affermato dal Tribunale di Patti che ha respinto l’opposizione formulata dal locatore di un immobile al decreto ingiuntivo che riconosceva all’impresa affittuaria, rappresentata nel giudizio dallo Studio Legale Fabio, l’indennità dovuta come per legge per la perdita dell’avviamento commerciale a fronte della comunicazione del locatore di non voler rinnovare il contratto de quo in scadenza.

Secondo quanto evidenziato dal Giudice, poco rileva che secondo quanto asserito dall’opponente non vi sia stato “materialmente” alcun rilascio dell’immobile, in quanto è stato stipulato un nuovo contratto tra le stesse parti. Il secondo contratto, infatti è stato stipulato dopo quasi un mese dalla cessazione del precedente per volontà della locatrice. L’indennità per la perdita di avviamento è quindi dovuta per il fatto stesso della disdetta del locatore, trattandosi di obbligazione nascente dalla legge.