| Diritto penale

Confisca per equivalente, efficacia non retroattiva

La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di confisca di beni immobili, emesso dalla Corte d’Appello di Messina nei confronti di una donna chiamata a rispondere di malversazione ai danni dello Stato. La stessa Corte d’Appello aveva dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato ascritto poiché estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia la sanzione accessoria della confisca per equivalente.

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso presentato dalla difesa, rappresentata dallo Studio Legale Fabio, nel quale si eccepiva la violazione del principio di irretroattività della legge penale sancito dagli artt. 2 cod. pen., 25, comma secondo, Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare disponendo la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. per condotte di reato poste in essere prima dell’entrata in vigore di tale disposizione con cui il legislatore ha esteso a tutte le ipotesi di confisca per i delitti contro la pubblica amministrazione previste dall’art. 322 ter cod. pen., la possibilità di applicare la regola contenuta nell’art. 578-bis cod. proc. penale.

Sulla questione dell’efficacia retroattiva della confisca, quindi, le Sezioni Unite di Cassazione avevano già fornito risposta negativa «trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.».

Alla luce di ciò il ricorso è stato accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte relativa alla confisca. A seguito della pronuncia è stato anche fatto incidente di esecuzione ed è stata disposta la liberazione dei beni sottoposti a confisca.