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Comune di Sant’Agata Militello, confermato annullamento del decreto ingiuntivo da 600 mila euro

La Prima sezione civile della Corte d’Appello di Messina ha rigettato l’appello presentato da BFF Bank contro il Comune di Sant’Agata di Militello, confermando la sentenza del Tribunale di Patti che nel 2023 aveva revocato un decreto ingiuntivo notificato nei confronti dell’ente per il pagamento di 618.061 euro a titolo di sorte capitale, relativi a crediti ceduti da diversi fornitori, tra cui Telecom Italia, Hera Comm, Enel Sole, Enel Energia e Lake Securitisation.

Il comune santagatese, rappresentato nel giudizio dall’avvocato Massimiliano Fabio, aveva proposto opposizione a quel decreto contestando, tra l’altro, la legittimazione della banca cessionaria, l’efficacia delle cessioni e, soprattutto, la validità e la prova dei rapporti contrattuali posti alla base delle fatture. Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 867 del 19 settembre 2023, aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando BFF alla rifusione delle spese di lite.

Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla società finanziaria, la Corte d’Appello ha quindi ribadito che i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto, anche quando si tratta di contratti conclusi dagli enti locali e anche nell’ambito della trattativa privata. La forma scritta, secondo i giudici, rappresenta una garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, consentendo di individuare con precisione obblighi, prestazioni e condizioni economiche.

La Corte ha dunque rilevato che non risultava dimostrata in giudizio la stipula di contratti scritti idonei a provare il perfezionamento dei rapporti con il Comune. Le forniture effettivamente eseguite, così come eventuali comportamenti successivi dell’ente, non sono stati ritenuti sufficienti a colmare la carenza documentale.

La banca aveva sostenuto che il Comune, attraverso diversi comportamenti – tra cui il pagamento di parte delle forniture, la mancata contestazione delle fatture e una comunicazione interna relativa ai debiti da inserire nel piano di riequilibrio – avesse sostanzialmente riconosciuto l’esistenza delle obbligazioni.  Tuttavia la Corte ha escluso che tali condotte potessero sostituire la forma scritta richiesta dalla legge. In particolare, la mancata contestazione delle fatture o l’esecuzione parziale dei pagamenti non possono supplire alla mancanza del contratto quando la forma scritta è richiesta ad substantiam, cioè come requisito necessario per la stessa validità dell’atto.

Una parte specifica della sentenza riguarda le forniture di energia elettrica effettuate in regime di salvaguardia.

Su questo punto la Corte d’Appello ha assunto una posizione diversa rispetto al Tribunale di Patti, riconoscendo che il servizio di salvaguardia presenta caratteristiche particolari: il rapporto tra fornitore e cliente finale trova infatti la propria fonte direttamente nella legge e non necessariamente in un contratto negoziato tra le parti. Tuttavia, questo elemento non ha modificato l’esito complessivo della controversia. La Corte ha infatti individuato un ulteriore elemento ritenuto decisivo: l’assenza di un valido impegno di spesa da parte del Comune, previsto dall’articolo 191 del Testo unico degli enti locali. Nel caso esaminato, la documentazione prodotta non avrebbe dimostrato l’esistenza, per i singoli rapporti, di un regolare impegno di spesa con indicazione dell’importo, del creditore, del capitolo di bilancio e dell’esercizio finanziario di imputazione.

«Come puntualmente dedotto dalla difesa dell’appellato, l’unico documento prodotto dalla BFF, ossia la citata nota avente ad oggetto “comunicazione debiti forniture Energia Elettrica per la determinazione del Piano di riequilibrio” non dimostra né l’effettiva esistenza né il contenuto dell’attestazione di copertura finanziaria riferita ai singoli rapporti dedotti in giudizio, sicché non risultano integrati i presupposti cui gli artt. 183 e 191 TUEL subordinano la validità dell’obbligazione assunta dall’ente locale – si legge nella sentenza -. Non emerge, invero, l’esistenza di un regolare impegno di spesa, che specifichi l’importo dovuto, il soggetto creditore, il relativo capitolo di bilancio, l’esercizio finanziario di imputazione, il numero dell’impegno».

Rigettato l’appello e confermata la sentenza di primo grado del  Tribunale di Patti, a carico di BFF Bank sono state poste le spese del giudizio d’appello, liquidate in 9.700 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.