La seconda sezione civile della Corte d’Appello di Messina ha revocato un decreto ingiuntivo emesso a carico del comune di Naso dal Tribunale di Patti a favore di un professionista in relazione ad alcune somme reclamate a seguito dell’affidamento anni addietro di un incarico di direzione e contabilità dei lavori per alcuni interventi di ristrutturazione di un edificio pubblico.
La Corte ha accolto le tesi sostenute nel ricorso presentato dall’avvocato Massimiliano Fabio, in difesa dell’ente locale, che aveva sollecitato la dichiarazione di improponibilità della domanda del professionista, per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista dal disciplinare d’incarico sottoscritto.
La Corte messinese, presidente Dott. Giuseppe Minutoli, non ha condiviso quanto deciso dal giudice di prime cure che aveva rigettato l’eccezione ritenendo la competenza degli arbitri alternativa rispetto a quella del giudice ordinario e, richiamando l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di competenza arbitrale, hanno osservato come «clausola compromissoria binaria non significa “non esclusività della competenza degli arbitri” ma indica la circostanza che gli arbitri siano nominati da due dei soggetti in causa ed il terzo da persona terza estranea; tale clausola, come precisato dalla S.C., può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi “a posteriori” – in relazione al “petitum” ed alla “causa petendi” – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere». Ritenuta altresì infondata l’eccezione dell’altra parte circa la nullità della clausola compromissoria.
«Nel caso di specie il disciplinare sottoscritto dalle parti non può ritenersi uno schema-tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti – si legge nella sentenza – ma piuttosto un regolamento contrattuale predisposto per il singolo e specifico incarico conferito, sicché non ricorrono i presupposti richiesti per l’operatività dell’art. 1341 c.c.».
A carico della parte appellata è stato dunque posto il pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio e di quelle per il ctu, oltre spese generali ed iva.