Un giovane residente nel comprensorio dei Nebrodi ha visto riconoscersi dal Giudice civile del Tribunale di Patti il diritto al rimborso della somma corrisposta di circa 40 mila euro a titolo di pagamento di un’autovettura rivelatasi difettosa, previa restituzione della stessa.
La sentenza pone il rimborso a carico della casa produttrice, che aveva assunto contrattualmente nei confronti dell’attore una garanzia triennale ed entro il limite di 100.000 Km, escludendo la responsabilità del venditore poiché le anomalie si sono manifestate oltre i due anni di garanzia dalla consegna del veicolo.
Nel procedimento, nel quale il ricorrente è stato rappresentato dallo Studio Legale Fabio, è stata pronunziata la risoluzione del contratto di compravendita poiché «è acclarato, ai sensi dell’art. 130 Codice del consumo, che fra le azioni esperibili dal consumatore per i vizi del bene acquistato rientri proprio quella di risoluzione ogni qualvolta la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, qualora l’obbligato non vi abbia provveduto entro congruo termine seppur richieste o se la sostituzione/riparazione non abbiano risolto le problematiche lamentate».