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Antenata materna del 1800, riconosciuta cittadinanza italiana “iure sanguinis”

Il Tribunale civile di Catania ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentata da un giovane, nato e residente a Malta, in quanto discendente diretto di un’antenata italiana originaria della provincia di Catania, emigrata all’estero nell’Ottocento, senza mai rinunciare formalmente alla cittadinanza né naturalizzarsi cittadina maltese.

Il ricorrente, inizialmente rappresentato dai genitori e poi divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, aveva chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso le autorità consolari e comunali ma all’esito infruttuoso dei precedenti tentativi ha deciso di rivolgersi al giudice civile con la rappresentanza dell‘avvocato Massimiliano Fabio.

La particolarità del caso risiedeva nella linea genealogica poiché la trasmissione della cittadinanza avveniva attraverso una donna in epoca anteriore al 1948. Secondo la normativa vigente all’epoca (legge n. 555 del 1912), ciò avrebbe comportato l’interruzione del diritto, poiché solo gli uomini potevano trasmettere la cittadinanza e le donne la perdevano sposando uno straniero.

Impostazione che è stata successivamente superata dalla giurisprudenza costituzionale negli anni Settanta e Ottanta, che ha riconosciuto il carattere discriminatorio di tali norme e la loro incompatibilità con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, e quindi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno decretato la possibilità di ottenere la cittadinanza anche per i discendenti nati prima del 1948 attraverso la cosiddetta “via giudiziale materna”

Nel caso in esame, il Tribunale accogliendo le tesi prospettate dalla difesa, ha ritenuto provata la continuità della linea di discendenza e l’assenza di cause interruttive, come la naturalizzazione in altro Stato. Particolare rilievo è stato attribuito proprio al passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale: un elemento che, secondo la normativa originaria, avrebbe impedito la trasmissione della cittadinanza, ma che oggi non può più costituire ostacolo alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza.

Il giudice ha quindi dichiarato il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis per via di discendenza diretta dall’avo cittadino italiano, ordinando al Ministero dell’Interno, che si era costituito nel giudizio, di procedere con le necessarie trascrizioni nei registri dello stato civile.

La pronuncia conferma dunque un orientamento ormai stabile sul fatto che il diritto alla cittadinanza italiana per discendenza abbia natura originaria, sia imprescrittibile e possa essere fatto valere in ogni tempo, purché sia dimostrata la linea genealogica e l’assenza di rinunce o interruzioni. Una decisione che rafforza ulteriormente le possibilità di riconoscimento per molti cittadini residenti all’estero, in particolare nei casi legati alla trasmissione della cittadinanza attraverso linee familiari femminili antecedenti al 1948.