| Blog

Riparazioni non pagate e auto trattenuta, assolto dall’accusa di appropriazione indebita

La Corte di Appello di Messina con una recente sentenza ha assolto il titolare di un’officina meccanica dalle accuse di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). 

Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato, dopo aver ricevuto in riparazione l’autovettura di un cliente, l’avrebbe utilizzata per fini personali, traendo un ingiusto profitto. Inoltre, avrebbe falsamente attestato di esserne proprietario attraverso una ricevuta sostitutiva del documento di circolazione, stipulando così una polizza assicurativa per poter circolare con il veicolo.

In primo grado il Tribunale di Patti ne aveva ritenuto provata la responsabilità penale e lo aveva condannato a un anno e due mesi di reclusione, oltre alla multa e al risarcimento del danno alla parte civile.

La difesa, sostenuta dall’avvocato Massimiliano Fabio, aveva contestato la ricostruzione accusatoria, sostenendo che l’uso del veicolo non fosse espressione di un intento appropriativo, ma si inserisse nel contesto dei rapporti  tra officina e cliente. In particolare, secondo quanto dimostrato dalla difesa, trascorso invano un considerevole lasso temporale dopo la puntuale riparazione del mezzo senza che il proprietario avesse provveduto a ritirare l’autovettura ed a pagare il corrispettivo degli interventi eseguiti in ragione di riferite difficoltà economiche, era stata concordata verbalmente la cessione del mezzo a tacitazione della pretesa creditoria nascente dal mancato adempimento del contratto d’opera da parte del cliente. A seguito di tale accordo, l’imputato si era attivato con un’apposita agenzia per le pratiche di trasferimento e la relativa copertura assicurativa ma successivamente, venuto a conoscenza di un fermo amministrativo gravante sul mezzo, ne aveva sollecitato il proprietario al ritiro  ed a saldare il dovuto.

La Corte d’Appello ha accolto queste argomentazioni evidenziando come le risultanze processuali non consentano di affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita, cioè la volontà di comportarsi come proprietario del bene altrui. I giudici hanno osservato che il comportamento delle parti e le circostanze emerse nel processo lasciano spazio a una diversa interpretazione dei fatti. In presenza di tale quadro, la Corte ha ritenuto che non fosse raggiunta la prova della responsabilità penale.

Quanto alla seconda imputazione, relativa alla presunta falsa attestazione della proprietà del veicolo, la Corte ha ritenuto che il fatto non sussiste. La ricevuta sostitutiva del documento di circolazione – secondo la ricostruzione accolta dai giudici – attestava infatti esclusivamente l’avvio di una pratica amministrativa e non costituiva una dichiarazione formale di proprietà del mezzo. Mancando dunque la prova di una dichiarazione mendace rilevante ai fini dell’art. 483 c.p., la contestazione è stata ritenuta infondata.